16 Mag L’informativa all’interessato: termini e modalità
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, paragrafo 1 le informazioni da trasmettere all’interessato dovranno essere fornite in forma concisa, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro.
L’informativa è data, in linea di principio, per iscritto e preferibilmente in formato elettronico; sono ammessi «altri mezzi» fermo restando il rispetto dei caratteri dell’informativa.
Il Regolamento ammette l’uso di icone per presentare i contenuti dell’informativa in forma sintetica, ma solo «in combinazione» con l’informativa estesa; tali icone dovranno rispettare i canoni formali definite prossimamente dalla Commissione Europea.
L’informativa deve essere fornita all’interessato prima di effettuare la raccolta dei dati.
Qualora i dati non siano raccolti direttamente presso l’interessato, l’informativa deve contenere anche le categorie dei dati personali oggetto di trattamento.
In tutti i casi, il titolare deve specificare la propria identità e quella dell’eventuale rappresentante nel territorio italiano, le finalità del trattamento, i diritti degli interessati ivi compreso il diritto alla portabilità dei dati, quali sono i destinatari dei dati e, se esiste, i responsabile del trattamento in uno all’identità di quest’ultimo (artt. 13 e 14).