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Garanzie di trasparenza nel trattamento

Garanzie di trasparenza nel trattamento

Il Regolamento in tema non detta una specifica disciplina che, tuttavia, può essere ricavata dalla lettura combinata dall’art. 12, 1 co. il quale prevede che le comunicazioni rese agli interessati siano fornite:
1. in forma concisa, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile
2. con un linguaggio semplice e chiaro.

Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all’interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all’articolo 34 relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori.
Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall’interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l’identità dell’interessato. Al riguardo, si ritiene che la forma di default deve essere quella scritta e che i responsabili del trattamento possono avvalersi di informative su più livelli od utilizzare strumenti elettronici come avvisi pop-up contestuali, just-in-time», notifiche touch o hover-over e apposite dashboard.
Appare evidente che le informazioni relative alla privacy dovrebbero essere date separatamente rispetto ad altre informazioni non connesse al trattamento dei dati e con una formulazione diretta, efficace e comprensibile.

Prosegue l’art. 12 del Regolamento nel precisare che le informazioni e le eventuali comunicazioni devono essere fornite gratuitamente, limitando in casi eccezionali il rimborso delle spese, in particolare, quando le richieste da parte dell’interessato sono manifestamente eccessive o assolutamente ripetitive.
Dunque, il principio di trasparenza trova sede naturale nell’informativa che deve essere rilasciata agli interessati e che in ragione dell’imminente applicazione della normativa in commento, dovrà essere modificata.

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