16 Mag Il diritto alla portabilità dei dati da parte dell’interessato
Anche il diritto alla portabilità dei dati si annovera fra le numerose novità introdotte dal Regolamento.
Con il disposto dell’art. 20
«1. L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora: il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
2. Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all’altro, se tecnicamente fattibile.
3. L’esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l’articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui».
Questa norma riconosce all’interessato il diritto di ricevere i propri dati personali forniti al titolare del trattamento con un formato strutturato, di uso comune, leggibile da dispositivo automatico e interoperabile al fine di memorizzarli su un dispositivo proprio o nella propria disponibilità per eventualmente trasferirli ad un altro titolare.
La ratio legis è duplice: da un lato, agevola il passaggio e lo scambio dei dati da un ambiente informatico ad un altro, evitando fenomeni cd. di «lock-in» tecnologico e, dall’altro, rafforza la posizione del soggetto interessato cui i dati trattati si riferiscono, riconoscendogli un più ampio potere di controllo e di gestione dei propri dati.
La norma indica alcune condizioni necessarie per un suo regolare utilizzo in mancanza delle quali il diritto alla portabilità non potrà essere esercitato.
È lo stesso articolo 20 ad indicare le condizioni necessarie affinché il diritto possa essere esercitato:
1. che i dati personali siano trattati sulla base del consenso preventivo dell’interessato oppure in esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte, o ancora di misure precontrattuali adottate su sua richiesta. Tale diritto non sarà quindi applicabile ai dati il cui trattamento è fondato su ragioni di interesse pubblico o sull’interesse legittimo del titolare
2. che il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
E’, altresì, prevista la possibilità che i dati personali siano trasmessi direttamente da un titolare a un altro. Tale onere a carico di un titolare sorge in caso di richiesta espressa dell’interessato e, si noti bene, soltanto quando tale operazione sia «tecnicamente fattibile».
Affinché la portabilità venga resa applicabile, sono richiesti comportamenti attivi allo stesso titolare il quale, oltre a dover informare gli interessati dell’esistenza del diritto in questione nell’informativa, avrà anche l’onere di adottare modalità che favoriscano la trasmissione dei dati.
In caso di esercizio del diritto alla portabilità, il titolare interpellato dovrà adempiere entro un mese e fornire in modo gratuito tutte le informazioni relative.
Il Regolamento in tema di formato non fornisce ulteriori indicazioni in dettaglio, né in merito alla modalità di portabilità o trasmissione degli stessi.