16 Mag Il diritto di accesso alle informazioni da parte dell’interessato
Le modalità per l’esercizio di tutti i diritti da parte degli interessati sono stabilite, in via generale, negli artt. 11 e 12 del Regolamento.
Il titolare del trattamento deve agevolare l’esercizio dei diritti da parte dell’interessato, adottando ogni misura tecnica ed organizzativa a ciò idonea. L’esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito per l’interessato, ma possono esservi delle eccezioni.
Il titolare ha, altresì il diritto di chiedere informazioni necessarie a identificare l’interessato, e quest’ultimo ha il dovere di fornirle, secondo modalità idonee come stabilito dall’art. 11, paragrafo 2 e art. 12, paragrafo 6.
Il diritto d’accesso può essere esercitato anche più volte e persino con una cadenza periodica.
Per tutti i diritti il termine per la risposta all’interessato è di un mese, estendibile fino a tre mesi in casi di particolare complessità; il titolare deve comunque dare un riscontro all’interessato entro un mese dalla richiesta, anche in caso di diniego.
Quanto alle modalità, la risposta dovrà essere resa in forma scritta ovvero secondo le modalità richieste specificamente dall’interessato.