11 Mag Definizione di dato personale e trattamento
La protezione resa dal Regolamento è diretta esclusivamente alle persone fisiche, indipendentemente dalla nazionalità o dal luogo di residenza con esclusione delle persone giuridiche e ciò in linea con il vecchio impianto normativo della legge sulla privacy.
Il legislatore europeo ha svincolato la protezione dei dati dal tessuto tecnologico con l’intento di limitare, per quanto possibile, l’attività di elusione.
La nozione di dato personale è codificata all’art. 4, par. n. 1 del Regolamento laddove si legge testualmente: «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile», con la ulteriore precisazione che «si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale».
Quanto al trattamento, la disciplina introdotta dal Regolamento trova applicazione tanto nei trattamenti di dati personali interamente o parzialmente automatizzati quanto ai trattamenti manuali che abbiano ad oggetto dati personali contenuti o destinati ad essere contenuti in archivi.