30 Mar Quali sono i dati ed i trattamenti oggetto del Regolamento ?
Al fine di delinerae all’ambito di appplicazione del Regolamento è necessario stabilisce, dapprima, quali siano i dati oggetto della tutela.
La nozione di dato personale espressa nel Regolemnto non si discosta molto dalla definizione resa nel vigente Codice della Privacy laddove all’art. 3 co. 1, lett. b) il dato è «qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale».
Ed invero, all’art. 4, par. 1 del Regolamento il dato personale viene individuato in «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale».
Dunque, il dato personale della persona fisica prescinde dalla nazionalità o dal luogo di residenza.
Quanto alle tipologie delle attività rilevanti, la disciplina del Regolamento individua sia il trattamento automatizzato che quello manuale che abbia ad oggetto dati personali contenuti o destinati in un archivio e ciò con l’effetto di far dipendere la disciplina del Regolamento e la sua apllicazione dalle diverse specifiche tecniche in continua evoluzione.
E’opportuno evidenziare che detta attività subisce delle espresse deroghe con l’effetto di escludere espressamente una serie di trattamenti effettuati:
1. per attività che non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto europeo;
2. nell’esercizio di attività riguardanti la politica estera e la sicurezza comune dell’UE;
3. dalle autorità pubbliche competenti, a fini di prevenzione, indagine, perseguimento di reati ed esecuzione di sanzioni penali, per salvaguardare l’indipendenza della magistratura ed evitare ingerenze da parte delle autorità di controllo in settori particolarmente delicati;
4. nell’ambito di attività a carattere esclusivamente personale e domestico da parte di persone fisiche, senza connessioni con attività commerciali o professionali: vale a dire, attività di corrispondenza o creazione di indirizzari ad uso personale, ma anche uso dei social network e simili attività online, sempre per fini personali.