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Frode fiscale e buona fede

Frode fiscale e buona fede

Nel settore fiscale e penale – tributario, uno dei problemi principali è stabilire quando c’è la responsabilità penale e tributaria del cessionario nelle ipotesi di frode fiscale commessa dal cedente.

Questo problema, logicamente, ha riflessi anche nel campo tributario, in quanto, in caso di compartecipazione del cessionario, quest’ultimo ne risponde anche ai fini fiscali.

La Corte di Lussemburgo e la Corte di Cassazione hanno più volte affrontato l’argomento, stabilendo precisi principi che devono essere tenuti presenti sia dai contribuenti sia dagli uffici fiscali in sede di accertamenti.

terminiTanto premesso, la responsabilità del soggetto cessionario per l’obbligazione tributaria derivante dal fatto illecito del cedente, o del terzo comunque inseritosi nella catena delle cessioni del bene, rimane esclusa secondo le pronunce della Corte di Lussemburgo dalla condizione essenziale che detto contribuente “non aveva o non doveva avere conoscenza” della frode (cfr Corte di Giustizia CE sez. III, sent. 12/01/2006 in cause riunite C-354/03, C-355/03  e C-484/03, Optigen Ltd, Fulcrum Elect. E Bond House): tuttavia la stessa Corte di Giustizia ha precisato che la buona fede del cessionario può essere riconosciuta soltanto agli “operatori che adottano le misure che si possono loro ragionevolmente richiedere al fine di assicurarsi che le loro operazioni non facciano parte di una frode”, in quanto solo all’esito di tale adempimenti può ravvisarsi un incolpevole affidamento sulla liceità di tali operazioni. Diversamente un soggetto che “sapeva o avrebbe dovuto sapere che con il proprio acquisto partecipava ad una operazione che si iscriveva in frode all’IVA non può allegare la propria buona fede a garanzia dei diritti di detrazione o rimborso vantati in relazione alle operazioni compiute (cfr Corte giustizia CE, sent. 6/7/2006, in cause riunite C-439/04 e C-440/04, Kittel e Recolta).

L’applicazione del principio di buona fede a tutela del contribuente ingannato dall’illecito commesso dalla parte con la quale ha realizzato l’operazione risultata imponibile, è stata affrontata dal Giudice comunitario con specifico riferimento alle operazioni di cessione intracomunitarie per le quali la eliminazione delle barriere doganali tra gli Stati membri ha determinato la insorgenza della necessità di individuare procedure idonee a consentire agli operatori di verificare “ex ante” la regolarità fiscale delle operazioni che vanno a compiere, nonché la esigenza di definire i limiti di riparto, tra contribuente e Fisco, del rischio tributario determinato dalla condotta illecita del terzo (cfr Corte giustizia 27/92007 causa C-409/04, Teleos, punto 58; Corte giustizia 21/02/2008, causa C-271/06, Netto Supermarket GmbH, punto 28).

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