Fonti rinnovabili, autorizzazione unica: illegittimo il silenzio ed il provvedimento oltre 180 giorni

TAR Puglia, Sentenza del 21 ottobre 2011, n. 1590

Fonti energetiche rinnovabili – Regolamentazione in un’ottica di semplificazione e accelerazione dei procedimenti – Realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili – Istanza – Termine – Inutile decorso – Silenzio dell’Amministrazione – Illegittimità.

Con il recepimento della direttiva 2001/77/CE con il il DLgs. n. 387/2003 il settore delle fonti energetiche rinnovabili è stato regolamentato in un’ottica di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi volti a favorire l’installazione di tali impianti.

Ed invero, all’art. 12, comma quarto, del predetto decreto legislativo si osserva in particolare che il termine massimo per la conclusione del procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili non può comunque essere superiore a centottanta giorni, termine che costituisce principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia.

Con la sentenza in esame i giudici amministrativi hanno rilevato sia l’illegittimità del silenzio della Pubblica Amministrazione in ordine all’istanza suddetta che l’obbligo in capo a quest’ultima di assumere un provvedimento espresso, in quanto applicazione dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza dell’azione amministrativa, nonché dei principi dell’ordinamento comunitario.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione prima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1161 del 2011, proposto dalla El. S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Co.Ma. e Gi.Ca., con domicilio eletto presso il secondo in Bari, via (…);
contro
Regione Puglia;
Provincia di Foggia;
per l’accertamento e la declaratoria d’illegittimità
del silenzio serbato dalla Regione Puglia
– in relazione all’istanza di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica nel comune di Rocchetta Sant’Antonio, località Serro del Bosco, presentata il 15 dicembre 2008;
– in relazione all’istanza, presentata in data 30 giugno 2008, per la verifica di assoggettabilità a valutazione d’impatto ambientale del progetto, ex art. 16 della legge Regione Puglia 12 aprile 2001, n. 11.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2011 il cons. Giuseppina Adamo e uditi i difensori, avv.ti Co.Ma. e Gi.Ca.;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

Con il ricorso notificato il 20 maggio 2011 e depositato il giorno 17 giugno 2011, la società ricorrente contesta, ai sensi dell’articolo 117 del codice del processo amministrativo, il silenzio serbato dalla Regione Puglia in relazione all’istanza di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica nel comune di Rocchetta Sant’Antonio, località Serro del Bosco, presentata il 15 dicembre 2008 (e poi integrata in via telematica il 2 maggio 2011).

L’Amministrazione è rimasta silente, sicché la società si è vista costretta ad agire dinanzi a questo Tribunale affinché sia dichiarato l’obbligo di concludere il procedimento.

La causa è stata riservata per la decisione all’udienza del 21 settembre 2011.

2. Il ricorso è fondato.

È noto che fin dalla direttiva 2001/77/CE e dal suo recepimento con il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 il settore delle fonti energetiche rinnovabili è stato regolamentato in un’ottica di semplificazione e accelerazione dei procedimenti, permeata nel suo complesso da una precisa volontà promozionale relativa ai procedimenti d’installazione di tali impianti (Consiglio di Stato, sesta Sezione, 9 marzo 2005 n. 971).

In particolare, l’articolo 12, quarto comma del citato decreto legislativo dispone: “Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni”, termine che, come sottolineato dalla Corte costituzionale, nella sentenza 9 novembre 2006 n. 364, costituisce principio fondamentale in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”.

Ciò premesso in ordine al quadro normativo, in concreto occorre ricordare che, a distanza di quasi tre anni dalla presentazione della domanda, il procedimento non sia stato ancora chiuso dalla Regione, senza che peraltro sia stata fornita alcuna spiegazione, neppure in sede processuale, per lo meno nell’ambito del presente giudizio.

Rispetto a tale lunga inerzia questo Tribunale deve ribadire l’obbligo dell’Amministrazione di condurre il procedimento nel rispetto della disciplina sia statale sia regionale, che é espressione dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza dell’azione amministrativa, nonché dei principi dell’ordinamento comunitario, e rilevare la gravità del relativo inadempimento.

A ciò consegue l’ordine alla Regione Puglia di definire il procedimento ovvero di esplicitare le ragioni della sospensione del procedimento e agire, ove possibile, per la rimozione dell’eventuale ostacolo al prosieguo.

Ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, non risulta invece allo stato necessaria la nomina di un commissario ad acta.

In conclusione, il ricorso in epigrafe dev’essere accolto, nei limiti sovraesposti.

Sussistono i motivi che giustificano la compensazione delle spese processuali, tenuto conto della vicenda procedurale nel suo complesso e dei relativi oneri di allegazione.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – Sezione prima – definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo della Regione Puglia di dar corso alla procedura di autorizzazione unica, avviata dalla società ricorrente con la presentazione in data 15 dicembre 2008 dell’istanza per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica nel comune di Rocchetta Sant’Antonio, località Serro del Bosco, definendolo ovvero esplicitando le ragioni della relativa sospensione, nel termine di giorni sessanta, decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza a cura della segreteria di questo Tribunale o dalla sua notificazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2011.