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Il fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale

Compreso tra le convenzioni matrimoniali, limita l’aggredibilità dei beni conferiti solamente alla ricorrenza di determinate condizioni, rendendo più incerta o difficile la soddisfazione del credito, conseguentemente riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti, in violazione dell’art. 2740 c.c., che impone al debitore di rispondere con tutti i suoi beni dell’adempimento delle obbligazioni, a prescindere dalla relativa fonte.
Il fondo patrimoniale, così come disciplinato negli artt. 167-171c.c., comporta un limite di disponibilità di determinati beni, vincolati a soddisfare i bisogni della famiglia.
Il Legislatore ha voluto costruire, in un’ottica puramente strumentale, un vero e proprio patrimonio separato di destinazione per soddisfare i bisogni della famiglia e garantirne la sua stabilità economica.
Di fatto, la figura giuridica del fondo patrimoniale può essere costituita per difendere i beni familiari dalle eventuali azioni dei creditori nell’ipotesi in cui l’ attività imprenditoriale o professionale, svolta da uno dei coniugi, versi in una situazione economica difficile o, addirittura, fallimentare (nel caso dell’imprenditore).
Quel di cui si discute è se con la costituzione del fondo patrimoniale i coniugi possono «proteggere» il loro patrimonio dalle azioni esecutive poste in essere dai creditori per le obbligazioni contratte.
Prima di esaminare a come rispondere a tale quesito è opportuno delinearne i profili salienti così come previsti in ambito civilistico.

Aspetti civilistici
Il fondo patrimoniale, come recita l’art. 167 c.c., consiste, come appena precisato, nella imposizione convenzionale, da parte di uno dei coniugi, di entrambi o di un terzo, di un vincolo in forza del quale determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito sono destinati a far fronte ai bisogni della famiglia.
Caratterizzato dalla temporaneità,  presuppone l’esistenza del vincolo coniugale con la conseguenza che l’annullamento, lo scioglimento o la cessione degli effetti civili del matrimonio determinano la cessazione del fondo, salvo che vi siano figli minori; in questa ultima ipotesi, il fondo avrà vita sino al raggiungimento della maggiore età dell’ultimo figlio (art. 171 c. 2, c.c.).
La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta a entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di costituzione anche se:
a)i frutti prodotti possono essere utilizzati solo per i bisogni della famiglia;b) i titoli di credito devono essere vincolati e resi nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo;
c) l’amministrazione è regolata dalle norme relative alla comunione legale.
Ed ancora, non è possibile alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l’autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità o di utilità evidente.

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