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End of waste per alcune tipologie di combustibili solidi secondari

End of waste per alcune tipologie di combustibili solidi secondari

Il 14 marzo 2013 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Ambiente n. 22 che disciplina le condizioni per cui alcune tipologie di combustibile solido secondario (CSS) cessano di essere rifiuti cd. end of waste e, per l’effetto, sono considerate un prodotto.

Le novità entreranno in vigore dal 29 marzo 2013.

Il regolamento in esame codifica le procedure e le modalità delle fasi di produzione e di utilizzo del CSS-combustibile affinché quest’ultime non arrechino pericolo alla salute dell’uomo ovvero pregiudizio per l’ambiente. Tali disposizioni saranno applicate ai fini della produzione di energia elettrica o termica laddove il CSS-combustibile sarà utilizzato come combustibile negli impianti definiti dall’art. 3 comma 1 lettera b) e c) “cementificio” e centrale termoelettrica.

Per la produzione del CSS-Combustibile sono utilizzabili solamente i rifiuti urbani e i rifiuti speciali purché non pericolosi, nonché i materiali non classificati come rifiuto ancorché non pericolosi.
Questa deve avvenire secondo processi e tecniche di produzione elencate nell’allegato 3 del regolamento, tutte le fasi di produzione sono soggette alle disposizioni della parte quarta del DLgs. n. 152/2006 e gli impianti devono essere autorizzati in procedura ordinaria ovvero dotati di certificazione di qualità ambientale secondo la norma UNI En 15358 oppure, in alternativa, certificati EMAS.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 184 ter del DLgs. n. 152/2006, un sottolotto di combustibile solido secondario cesserà di essere qualificato come rifiuto in virtù della dichiarazione di conformità resa ai sensi dall’art. 8 comma 2 del regolamento, per contro qualora dovesse venire meno la conformità alle caratteristiche di classificazione di cui all’allegato 1, tabella 1 scatterà l’onere per il detentore di gestire il sottolotto come un rifiuto ai sensi della parte quarta del DLgs. n. 152/2006.

Il core del regolamento è contenuto nell’art. 8 che disciplina i termini delle dichiarazioni di conformità e delle verifiche che il produttore è tenuto ad effettuare.

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