14 Set Emendabilità della dichiarazione dei redditi anche in sede contenziosa
Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione del 4/04/2012 n. 5399 offre un interessante spunto per riflettere su due questioni che questa nota si propone di analizzare.
Lineamenti della fattiscpecie
Il caso affrontato dalla sentenza in commento riguarda la errata indicazione, da parte di una società, del codice attività nella compilazione dello studio di settore. Studio che, così erroneamente compilato, faceva risultare la società non congrua e, sulla base di tale risultato, l’Agenzia delle Entrate aveva accertato un maggiore imponibile. Di contro, lo studio di settore, compilato con l’indicazione del corretto codice di attività, indicava come congrui i valori dichiarati.
Pronunciandosi su tale fattispecie, la Suprema Corte ha puntualizzato due questioni giuridiche molto importanti, di seguito esposte.
Emendabilità e ritrattabilità della dichiarazione anche in sede contenziosa
La sentenza in esame chiarisce la posizione della Suprema Corte in merito alla natura della dichiarazione dei redditi.
Come espresso in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione non presenta natura di atto negoziale e dispositivo, ma costituisce una mera esternazione di scienza e di giudizio.
Per tale motivo, essa può essere modificata, anche in corso di giudizio, qualora sopraggiunga la conoscenza di nuovi elementi che impongono una diversa valutazione dei dati già riportati in dichiarazione.
La Corte sottolinea, inoltre, un aspetto fondamentale: qualora si negasse la emendabilità, anche in sede contenziosa, di una dichiarazione affetta da errore di fatto o di diritto (nel caso di specie la società ricorrente aveva indicato un codice di attività errato), si determinerebbe la violazione dei principi costituzionalmente garantiti di capacità contributiva (art. 53 Cost.) e di oggettiva correttezza dell’azione amministrativa (art. 97, comma 1, Cost.). Difatti, una dichiarazione contenente un errore di fatto o di diritto comporta un prelievo fiscale indebito, che l’ordinamento non può consentire. Di conseguenza, è ammessa la possibilità di modificare e ritrattare la dichiarazione anche in sede di giudizio.
Peraltro, la Corte dichiara tale criterio conforme al dettato dell’art. 2, comma 8 bis, D.P.R. n. 322/98, il quale prevede espressamente un limite all’emendabilità: non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. Ebbene, tale limite, osserva la Corte, è necessariamente circoscritto all’ipotesi successivamente menzionata dallo stesso comma, ossia a quella di utilizzazione in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, dell’eventuale credito risultante.