02 Gen Efficienza energetica: ecco la nuova Direttiva Europea 2012/27/UE
Il 14 novembre 2012 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea la Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europea e del Consiglio del 25 ottobre 2012 in tema di Efficienza Energetica.
La Direttiva in esame è composta di 30 articoli e di 15 allegati ed entrerà in vigore il 4 diecmbre 2012 e dovrà essere recepita dagli Stati membri dell’Unione entro 5 giugno 2014.
In ragione degli obiettivi previsti dal cd. “pacchetto clima-energia 20/20/20″, la direttiva traccia le misure per la promozione dell’efficienza energetica nell’Unione e pone le basi per ulteriori miglioramenti dell’efficienza energetica poichè chiede agli Stati membri di risparmiare energia fissando obiettivi nazionali.
Ed invero, ogni Stato dell’Unione dovrà prevedere un obiettivo nazionale indicativo di efficienza energetica, basato sul consumo di energia primaria o finale, sul risparmio di energia primaria o finale o sull’intensità energetica.
La direttiva è così suddivisa:
Capo I – Oggetto, ambito di applicazione, definizioni e obiettivi di efficienza energetica (artt. 1 – 3)
Capo II – Efficienza nell’uso dell’energia (artt. 4 – 13)
Capo III – Efficienza nella fornitura dell’energia (artt. 14 – 15)
Capo IV – Disposizioni orizzontali (artt. 16 – 21)
Capo V – Disposizioni finali (artt. 22 – 30)
Fra le varie norme emerge per interesse il Capo II relativo all’efficienza nell’uso dell’energia laddove gli artt. 4 e 5 trattano le “Ristrutturazioni di immobili” ed il “Ruolo esemplare degli edifici degli enti pubblici” e viene stabilito che che ogni Stato membro dovrà prevedere “una strategia a lungo termine per mobilitare investimenti nella ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e commerciali, sia pubblici che privati“.
In forza della norma, ogni anno dovrà essere ristrutturato e reso energeticamente efficiente il 3% della superficie degli immobili posseduti dalle amministrazioni pubbliche centrali, dapprima per gli edifici con una superficie utile totale superiore ai 550 m² e, dal luglio del 2015, a quelli con una superficie di 250 m².
All’articolo 6 in tema di appalti pubblici, viene indicato che i Governi centrali potranno acquistare esclusivamente prodotti, servizi ed edifici ad alta efficienza energetica, fermo restando la coerente con il rapporto costi-efficacia, la fattibilità economica, una più ampia sostenibilità, l’idoneità tecnica ed un livello sufficiente di concorrenza.
Inoltre, gli Stati membri dovranno istituire un “regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica” volto a garantire che i distributori di energia e/o le società di vendita di energia al dettaglio – che sono parti designate o obbligate a norma del paragrafo 4 dell’art. 7 della direttiva 2012/27/Ue e che operano sul territorio di ciascuno Stato membro – conseguano un obiettivo cumulativo di risparmio energetico finale entro il 31 dicembre 2020.
Alla stregua di ciò, tali imprese energetiche di pubblica utilità, dovranno realizzare – dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 – un obiettivo annuale di risparmio energetico “almeno equivalente” al conseguimento di nuovi risparmi pari all’1,5%, in volume, dell’energia venduta in totale, ai clienti finali di tutti i distributori di energia o tutte le società di vendita di energia al dettaglio, sulla base delle vendite medie annue di energia realizzate nell’ultimo triennio precedente al 1° gennaio 2013.
Infine, gli Stati Ue dovranno promuovere la disponibilità, per tutti i clienti finali, di audit energetici di elevata qualità, efficaci in rapporto ai costi. A tal fine, scatterà l’obbligo per le grandi imprese di sottostare, ogni 4 anni, ad audit energetici:
a) svolti in maniera indipendente da esperti qualificati e/o accreditati secondo criteri di qualificazione;
b) eseguiti e sorvegliati da autorità indipendenti conformemente alla legislazione nazionale.
Tali audit dovranno iniziare non più tardi di 3 anni dopo l’entrata in vigore della direttiva 2012/27/UE. Le piccole e medie imprese dovranno essere incoraggiate a sottoporsi agli audit energetici ma ciò costituirà per loro una facoltà e non già un obbligo.
La direttiva in esame modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE ed abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE ed in particolare:
– la direttiva 2006/32/CE è abrogata dal 5 giugno 2014 (ad eccezione dell’art. 4, paragrafi da 1 a 4, e degli allegati I, III e IV, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto nazionale);
– l’art. 4, paragrafi da 1 a 4, e gli allegati I, III e IV della direttiva 2006/32/CE sono soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2017;
– la direttiva 2004/8/CE è abrogata dal 5 giugno 2014 (fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto nazionale).