11 Ott Due pesi e due misure nel diritto tributario: gli interessi di mora
A. Introduzione
L’art.1, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 stabilisce che: “Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono stabilite le misure, anche differenziate, degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dall’articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai sensi dell’articolo 1284 del codice civile, salva la determinazione degli interessi di mora ai sensi dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni”.
1. Gli interessi: definizione
Nel settore tributario è frequente e rilevante la problematica creata dall’utilizzo improprio che viene fatto delle espressioni “interessi”, “interessi legali”, “interessi corrispettivi”, “interessi moratori” e “interessi di mora”.
Ai fini dell’analisi che si svolge in questa sede, occorre chiarire che la produzione degli interessi sui debiti pecuniari si giustifica in virtù del fatto che l’avere a disposizione una somma di denaro comporta di per sé già un vantaggio economico.
Infatti, la disponibilità di una somma di denaro dà la possibilità di investirlo, e quindi di ottenere un guadagno dallo stesso investimento.
Pertanto, l’applicazione degli interessi è finalizzata alla remunerazione del creditore per il mancato guadagno conseguente alla mancata disponibilità del denaro liquido.
Secondo l’insegnamento della dottrina civilistica, adattabile anche al diritto tributario, e quindi alle obbligazioni tributarie, si possono distinguere talune tipologie di interessi.
In particolare, si definiscono “interessi moratori” quelli dovuti dal debitore per il ritardo nel pagamento. Questi, secondo l’art.1224 c.c., sono pari agli interessi legali indipendentemente dalla prova del creditore di aver sofferto alcun danno a causa del ritardato pagamento.
Infatti, è principio ben saldo nel nostro ordinamento che unicamente per le obbligazioni pecuniarie, tra le quali si possono annoverare anche le obbligazioni tributarie, in quanto hanno ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, si debba presumere il danno subito dal creditore (nelle fattispecie tributarie l’ente impositore) e dovuto al ritardo nel pagamento del debito.
Una volta chiarita la confusione dovuta all’utilizzo spesso improprio del concetto di interesse di mora, occorre analizzare come vengano differentemente disciplinati dalla legislazione tributaria tali interessi sia tra loro e sia a seconda che creditore sia la Pubblica Amministrazione o il contribuente. Caso questo riscontrabile al verificarsi di circostanze cui la legge ricollega l’obbligo in capo all’amministrazione di rimborsare, entro un prescritto termine, il cittadino delle somme indebitamente pagate, o in seguito dichiarate non dovute.
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Avv. Maurizio Villani