Art. 57 – Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale

Con decreto del Ministro della giustizia verranno gradatamente indicati gli stabilimenti in cui saranno applicate le disposizioni degli articoli 145 e 213, penultimo capoverso, del codice penale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Non è presente nessuna massima.