Art. 55 – Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale
Le disposizioni del codice penale concernenti le misure di sicurezza si applicano anche alle persone socialmente pericolose condannate dopo l'attuazione del codice per reati precedentemente commessi.
Se trattasi di procedimenti in corso dinanzi la corte di cassazione, le misure di sicurezza sono applicate dal giudice di rinvio o dal giudice di sorveglianza dopo che la corte ha pronunciato sul ricorso.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.