Art. 40 – Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale

La esclusione dal beneficio dell'amnistia o dell'indulto stabilita per i recidivi dall'ultimo capoverso dell'articolo 151 e dall'ultimo capoverso dell'articolo 174 del codice penale si applica anche se il reato, al quale il decreto di amnistia o di indulto si riferisce, è stato commesso prima dell'attuazione del codice.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Non è presente nessuna massima.