Art. 33 – Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale
Fonti > Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale > Titolo II - Disposizioni transitorie
La tendenza a delinquere può essere dichiarata anche per delitti commessi anteriormente al codice penale, quando la sentenza di condanna è pronunciata dopo l'attuazione di esso.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Non è presente nessuna massima.