Art. 27 – Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale

Le disposizioni stabilite dal capo 2° del titolo 3° del libro 1° del codice penale non si applicano ai reati commessi prima dell'attuazione del predetto codice.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Non è presente nessuna massima.