Art. 22 – Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale

Le pene detentive che debbono ancora essere scontate, in tutto o in parte, per reati commessi anteriormente all'attuazione del codice penale e per le quali è stata ordinata l'esecuzione in stabilimenti speciali, o in case di custodia o in case di correzione a' termini del codice penale abrogato, si scontano, rispettivamente, negli stabilimenti e nei modi indicati dal codice penale e dal regolamento penitenziario.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Non è presente nessuna massima.