Art. 20 – Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale
Fonti > Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale > Titolo II - Disposizioni transitorie
Le pene dell'ergastolo e della reclusione derivanti dalla commutazione preveduta dall'articolo 36 del Regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509 (serie 3ª), si scontano nei modi stabiliti dal codice penale.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Non è presente nessuna massima.