Art. 4 – Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale
Fonti > Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale > Titolo I - Disposizioni di coordinamento
Per determinare se i reati preveduti dalle leggi, dai decreti e dalle convenzioni internazionali anteriori all'attuazione del codice penale sono delitti ovvero contravvenzioni, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti.
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