Art. 12 – Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale

Quando è stabilita o richiamata una determinata specie di pena, di cui non è indicata la durata, corrisponde:
1° ai lavori forzati a tempo, la reclusione da dieci a venti anni;
2° alla casa di forza, la reclusione da tre a venti anni;
3° alla relegazione, la reclusione da tre a quindici anni;
4° alla reclusione, la reclusione da tre a dieci anni;
5° alla detenzione, la reclusione da due a sette anni;
6° al carcere, la reclusione fino a tre anni;
7° agli arresti, l'arresto da cinque giorni ad un mese.

Quando, invece, è indicata la durata della pena, la reclusione e l'arresto sono sostituiti alle pene corrispondenti per una eguale durata; ma in nessun caso può essere oltrepassato il massimo della pena stabilito dal codice penale.

Ai lavori forzati a vita è sostituito l'ergastolo.

Nulla è innovato circa ogni altra pena, diversa da quelle prevedute dal codice penale, che sia stabilita o richiamata da leggi, decreti o convenzioni internazionali.

Tornano ad aver vigore le disposizioni del codice per la marina mercantile che stabiliscono la pena di morte.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Non è presente nessuna massima.