Art. 238 – Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

L'opponibilità ai creditori ipotecari dei diritti costituiti sulla cosa ipotecata e delle cessioni o liberazioni di pigioni o di fitti è regolata dalle disposizioni del codice, quantunque si tratti di diritti sorti o di cessioni o liberazioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, sempre che il pignoramento sia eseguito posteriormente.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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