Art. 177 – Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
Le disposizioni degli articoli 1531, secondo comma e 1550, secondo comma, del codice, relative all'esercizio del diritto di voto, si applicano anche ai contratti di vendita a termine o di riporto di titoli di credito, che siano in corso di esecuzione all'entrata in vigore del codice stesso.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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