Art. 168 – Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Le disposizioni relative agli effetti dell'eccessiva onerosità sopravvenuta si applicano anche per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del codice se le circostanze e gli avvenimenti da cui deriva l'eccessiva onerosità si siano verificati dopo.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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