Art. 163 – Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
Il giudice può ridurre la penale manifestamente eccessiva anche se il contratto sia stato concluso anteriormente all'entrata in vigore del codice e anche se il pagamento della penale sia stato giudizialmente domandato e il giudizio sia pendente alla data suddetta.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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