Art. 158 – Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Il termine per l'usucapione delle servitù discontinue apparenti comincia a decorrere dal 28 ottobre 1941.

La disposizione dell'art. 1075 del codice si applica se la prescrizione del modo della servitù non si è compiuta prima del 28 ottobre 1941.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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