Art. 152 – Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
Il diritto di ritenzione ammesso dagli articoli 1006 e 1011 del codice spetta all'usufruttuario anche per le somme a lui dovute in dipendenza di anticipazioni effettuate prima del 28 ottobre 1941.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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