Art. 150 – Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
Per l'acquisto dei frutti al termine dell'usufrutto, se questo ha avuto inizio anteriormente al 28 ottobre 1941, si osserva il disposto dell'art. 480 del codice del 1865.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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