15 Dic Art. 114 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
Posted at 18:52h
in Disposizioni attuazione codice civile
Fonti > Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie > Capo II – Disposizioni transitorie > Sezione I – Disposizioni relative al libro i
La pronunzia di immissione nel possesso definitivo dei beni dell’assente, emessa a termine degli articoli 36 e 38 del codice del 1865, equivale a tutti gli effetti alla dichiarazione di morte presunta prevista nell’art. 58 del nuovo codice.
Fino al 30 giugno 1942 non può essere dichiarata la morte presunta nell’ipotesi prevista nell’art. 58 del nuovo codice, se non quando concorrono le condizioni indicate negli articoli 36 e 38 del codice del 1865 per la pronunzia di immissione definitiva nei beni dell’assente.
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”1″]
– Note non presenti
[adrotate group=”2″]