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Art. 112 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Art. 112 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

[All’applicazione della pena pecuniaria stabilita dall’articolo 2682 del codice provvede con decreto motivato il tribunale in camera di consiglio sentiti il conservatore e il pubblico ministero.

Contro il provvedimento del tribunale è ammesso reclamo alla corte d’appello, nel termine di dieci giorni dalla notificazione, da eseguirsi a cura del cancelliere.

Le stesse disposizioni si osservano per l’applicazione della pena pecuniaria stabilita dall’articolo 2833 del codice. In questo caso devono essere sentite, oltre il pubblico ministero, le persone che non hanno adempiuto all’obbligo di richiedere l’iscrizione.]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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