Art. 87 – Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Per i provvedimenti previsti nell'art. 2091 del codice la magistratura del lavoro è costituita a norma dell'art. 14 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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