Art. 111 sexies – Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
Gli articoli 100, 101, 108 e 109 sono abrogati.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.