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Art. 111 novies — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Art. 111 novies — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Le società di revisione di cui al secondo comma dell’articolo 2545-octies del codice sono quelle di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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