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Art. 111 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Art. 111 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Le norme per l’attuazione delle disposizioni contenute nelle sezioni III e IV del capo II del titolo X del libro V del codice saranno emanate con decreto reale.

Fino all’entrata in vigore di tale decreto la disciplina dei consorzi obbligatori i controlli dell’autorità governativa sui consorzi volontari continuano ad essere regolati dalle leggi anteriori.

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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