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Art. 108 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Art. 108 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

[Fino all’attuazione del registro delle imprese l’iscrizione dei contratti di consorzio prevista dall’articolo 2612 del codice deve essere eseguita nel registro delle società presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio, e pubblicata nel foglio degli annunzi legali.

Per le modalità dell’iscrizione si osservano le norme stabilite per le società in quanto applicabili.

Al commissario governativo, nominato dall’autorità governativa in sostituzione degli organi del consorzio a norma dell’articolo 2619 del codice, si applica l’articolo 106 di queste disposizioni.]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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