Art. 101 ter – Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
Fonti > Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie > Capo I - Disposizioni di attuazione > Sezione V - Disposizione relative al libro v
Ai fini della pubblicità prescritta dagli articoli 2506 e 2507 del codice civile la società richiedente deve allegare agli atti e documenti ivi previsti la traduzione giurata in lingua italiana e deve indicare gli estremi della pubblicità attuata nello Stato ove è situata la sede principale. Dell'avvenuto deposito dei documenti deve essere fatta menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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