Art. 101 – Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

[Fino all'attuazione del registro delle imprese i depositi di atti o documenti, che secondo il codice devono eseguirsi presso l'ufficio del registro delle imprese, si eseguono presso la cancelleria del tribunale.

Le attribuzioni del giudice del registro spettano al presidente del tribunale o a un giudice da lui delegato.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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