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Art. 74 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Art. 74 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Il processo verbale dell’offerta reale deve essere redatto in conformità delle disposizioni dell’art. 126 del codice di procedura civile e deve in particolare contenere la specificazione dell’oggetto dell’offerta e le dichiarazioni del creditore.

Quando l’offerta è accettata, il pubblico ufficiale esegue il pagamento e riceve le dichiarazioni del creditore per quietanza e per liberazione dalle garanzie.

Se il creditore non è presente all’offerta, il processo verbale deve essergli notificato nelle forme prescritte per la citazione.

L’intimazione prescritta dall’art. 1212 n. 1, del codice, può essere fatta con lo stesso atto di notificazione del verbale dell’offerta. In ogni caso tra l’intimazione e il deposito deve trascorrere un termine non minore di giorni tre.

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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