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Art. 9 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Art. 9 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Nell’ipotesi prevista dal quarto comma dell’art. 23 del codice il provvedimento di sospensione deve essere comunicato agli amministratori, i quali possono entro quindici giorni proporre reclamo.

In tal caso l’autorità governativa, se non ritiene di revocare il provvedimento, ne dà comunicazione al pubblico ministero, il quale promuove l’azione di annullamento della deliberazione.

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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