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Art. 41 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Art. 41 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

I provvedimenti previsti nell’articolo 145 del codice sono di competenza del tribunale del circondario del luogo in cui è stabilita la residenza familiare o, se questa manchi, del tribunale del luogo del domicilio di uno dei coniugi. Il tribunale provvede in composizione monocratica. (18) 20 ————-

Aggiornato al 1 gennaio 2020
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