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Art. 37 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Art. 37 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

L’iscrizione nel registro previsto nell’articolo 314 del codice si esegue senza spese.

L’iscrizione della sentenza che revoca la adozione deve essere altresì annotata in margine all’iscrizione del decreto di adozione.

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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