15 Dic Art. 30 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
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in Disposizioni attuazione codice civile
Fonti > Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie > Capo I – Disposizioni di attuazione > Sezione I – Disposizioni relative al libro i
[Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal presidente del tribunale o da un giudice del tribunale delegato dal presidente con decreto da iscriversi nella prima pagina del registro.
Nell’ultima pagina del registro il presidente o il giudice delegato indica il numero dei fogli di cui è composto il registro]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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[ABROGATO] – Note non presenti
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