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Art. 27 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Art. 27 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

[L’obbligo di richiedere le iscrizioni nel registro delle persone giuridiche deve essere adempiuto dagli amministratori e dai liquidatori nel termine di giorni quindici.

Per le iscrizioni previste nell’articolo 33 del codice, il termine decorre dalla data di pubblicazione del decreto del presidente della Repubblica di riconoscimento nella Gazzetta ufficiale e, se il riconoscimento è concesso con decreto del prefetto, dalla data di comunicazione del provvedimento prefettizio.

Per gli amministratori, che al momento della pubblicazione o della comunicazione del decreto di riconoscimento non erano in carica, il termine decorre dal momento in cui essi hanno accettato la nomina.

Per le iscrizioni previste nell’articolo 34 del codice, il termine decorre, se trattasi di provvedimenti dell’autorità, dalla data della loro comunicazione, se di deliberazioni dell’ente o dei suoi organi dalla data delle medesime. Quando la deliberazione è soggetta ad approvazione dell’autorità governativa a norma dell’articolo 16 del codice, il termine decorre dalla data in cui l’approvazione è comunicata.]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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