15 Dic Art. 22 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
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in Disposizioni attuazione codice civile
Fonti > Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie > Capo I – Disposizioni di attuazione > Sezione I – Disposizioni relative al libro i
[Il registro delle persone giuridiche è istituito presso la cancelleria del tribunale di ogni capoluogo di provincia ed è tenuto sotto la diretta sorveglianza del presidente del tribunale.]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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[ABROGATO] – Note non presenti
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