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Art. 15 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Art. 15 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Quando non sono intervenute opposizioni ai sensi dell’articolo precedente queste sono state rigettate con provvedimento definitivo, i liquidatori provvedono a riscuotere i crediti dell’ente, a convertire in danaro, nei limiti in cui è necessario, i beni e a pagare i creditori a misura che si presentano.

I liquidatori possono provvedere al pagamento anche dei creditori il cui credito non è attualmente esigibile, e devono provvedere alle cautele necessarie per assicurare il pagamento dei creditori condizionali.

Soddisfatti i creditori, i liquidatori formano l’inventario dei beni residuati e rendono conto della gestione al presidente del tribunale.

Copia dell’inventario e del rendiconto approvato dal presidente del tribunale deve essere trasmessa all’autorità governativa.

I liquidatori distribuiscono i beni residuati a norma dell’art. 31 del codice, provocando, quando è necessario, le disposizioni dell’autorità governativa.

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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