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Art. 13 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Art. 13 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

I liquidatori, entro quindici giorni dalla comunicazione avutane, devono procedere all’annotazione della loro nomina nel registro dove la persona giuridica è iscritta, e richiedere agli amministratori la consegna dei beni e delle scritture della persona giuridica. All’atto della consegna è redatto inventario, di cui è trasmessa copia al presidente del tribunale.

Se gli amministratori si rifiutano di procedere alla consegna, il presidente del tribunale autorizza il rilascio coattivo con decreto non soggetto a reclamo. In questo caso l’inventario e redatto dall’ufficiale giudiziario procedente.

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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