Art. 254 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
1. Le sentenze di proscioglimento possono essere pronunciate solo con le formule previste dal codice.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.