Art. 252 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
1. Quando l'imputato si trova ricoverato per infermità di mente sopravvenuta a norma dell'articolo 88 del codice abrogato o tale infermità è accertata successivamente alla data di entrata in vigore del codice, si osservano le disposizioni previste dagli articoli 72 e 73 commi 1, 2 e 3 del codice.
2. I provvedimenti previsti dall'articolo 73 commi 1, 2 e 3 del codice sono adottati senza ritardo dal giudice anche di ufficio.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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