Art. 232 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. Le sentenze istruttorie di non doversi procedere emesse a norma del codice abrogato sono equiparate, nei corrispondenti casi, ai provvedimenti di archiviazione per mancanza di una condizione di procedibilità o per essere ignoto l'autore del reato ovvero alle sentenze di non luogo a procedere previste dal codice.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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